Ordine dei Biologi della Toscana e dell'Umbria

Faq ECM

  1. Cos’è il sistema di educazione continua in medicina?

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista

Sono destinatari dell’obbligo ECM i professionisti che esercitano una delle professioni riconosciute dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute nonché i professionisti del “ruolo sanitario”.

A seguito dell’entrata in vigore della legge del 11 gennaio 2018, n. 3 (“Legge Lorenzin”), L’Ordine Nazionale dei Biologi è sottoposto all’alta vigilanza del Ministro della Salute. In conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM.

  1. Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo?

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

I crediti formativi che tutti i biologi iscritti all’Ordine devono acquisire sono quelli ECM; tale obbligo per i soggetti che in precedenza non avevano l’obbligo in quanto professionisti non sanitari (come nel caso ad esempio dei biologi ambientali) decorre dal primo gennaio 2019 e da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo passato (2017 – 2018 – 2019, ovvero 50 crediti fatte salve eventuali esoneri o esenzioni).

I professionisti sanitari che precedentemente all’entrata in vigore della L.3/2018 non svolgevano alcuna attività professionale in ambito sanitario e pertanto non erano soggetti all’obbligo di acquisizione dei crediti ECM potranno compilare il modulo di esonero pubblicato nel sito ONB nella sezione: Servizi – Modulistica –Uff. Formazione esclusivamente per gli anni 2017-2018.

L’obbligo formativo comunque decorre dal primo gennaio successivo a quello di iscrizione all’Ordine.

  1. Quanti crediti bisogna acquisire? Quali vincoli e limiti sono previsti?

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).

Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

  • Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato dagli sponsor: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20%del fabbisogno triennale complessivo.
  1. E’ possibile recuperare eventuali debiti formativi del precedente triennio (2017 – 2019)?

L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita fino al 31 dicembre 2021 per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021.

I crediti conseguiti, ed una volta registrati nel portale del Cogeaps, dovranno poi essere spostati dal professionista con la funzione Spostamento Crediti nella propria Area personale (si ricorda che lo spostamento potrà avvenire una sola volta, e che una volta spostati nel triennio precedente non potranno essere riportati al triennio attuale).

Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” par .l.l, punti l e 2 (visibili nel punto 5 delle presenti FAQ).

  1. Ci sono delle riduzioni per l’assolvimento dell’obbligo formativo nel precedente triennio (2017-2019)?

La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2020 – 2022 viene applicata:

  1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
  3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
  4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.

  1. Ci sono delle riduzioni per i professionisti iscritti ONB che non svolgevano la professione sanitaria prima del 2018?

SI, gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge 11 gennaio 2018 n.3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020 – 2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019 (come da delibera della CNFC del 25 luglio 2019).

  1. Ci sono delle riduzioni per i professionisti sanitari a seguito di eventi sui vaccini o strategie vaccinali?

SI, la Commissione Nazionale della Formazione Continua ritiene di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l’opportunità di conseguire, per il triennio 2017 – 2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti.

Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio 2020 – 2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti (come da delibera della CNFC del 14 dicembre 2017).

  1. Quali sono le tipologie di esonero previste dalle normative ECM?

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei biologi dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi.

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

  1. Quali sono le tipologie di esenzioni previste dalle normative ECM?

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

  1. congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  3. congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  4. aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  8. assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  9. richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  12. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  13. professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  14. congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
  15. professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Ai biologi non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.

L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

  1. Come si effettuano le richieste di esonero e esenzioni?

Nell’eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può eseguirla con specifica procedura informatica da eseguire tramite la propria area riservata del COGEAPS, previa registrazione – www.cogeaps.it.

  1. Si possono acquisire crediti durante i periodi di esonero?

SI, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

  1. Si possono acquisire crediti durante i periodi di esenzione?

NO, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

  1. Come posso controllare i miei crediti?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.

Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competenti al rilascio della certificazione è l’Ordine Nazionale dei Biologi. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Tutte le operazioni si possono effettuare previa registrazione al  portale http://www.cogeaps.it.

  1. Che cos’è la formazione individuale?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in:

  • attività di ricerca scientifica
  • tutoraggio individuale
  • attività di formazione individuale all’estero
  • autoformazione.

Per il chiarimento di ogni singola voce si rimanda al “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” pubblicato nel sito ONB nella sezione: Formazione – Normativa di Riferimento – Normativa Nazionale.

  1. Cos’è il dossier formativo?

ll Dossier Formativi(DF) costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture  Ordini di appartenenza.

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS – www.cogeaps.it – nella propria area personale.

Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali.

Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.

La coerenza – relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento – deve essere pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente.

Ultimo aggiornamento

17 Marzo 2023, 17:29